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Somiglianze e divergenze tra Statuto Albertino e Costituzione Romana

Il fascino della storia raccontata dallo storico amalfitano, prof.re Giuseppe Gargano, che con dovizia di particolari analizza e descrive periodi storici che ci hanno portato fin qui… 

Al magister in arte chartarum Nicola Milano, che visse un intero secolo nella ferma convinzione della monarchia costituzionale, e al caro zio Carlo Pisacane, socialista omonimo dell’eroe di Sapri e fedele seguace di Giacomo Matteotti. 

Il confronto per tematiche tra lo Statuto Albertino (1848) e la Costituzione della Repubblica Romana (1849) risulta particolarmente utile soprattutto sotto il profilo storico, poiché evidenzia le somiglianze e le divergenze tra le ideologie giuridiche monarchico-liberali e democratico-repubblicane.

Il primo principio di divergenza è il fondamento: per lo Statuto è il re, per la Costituzione è il popolo. 

Statuto Albertino – Art. 2: Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica. Art. 4: La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Carlo Alberto di Savoia

Costituzione Romana – I: La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica. II: Il regime democratico ha per regola l’eguaglianza, la libertà, la fraternità, non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.

Nell’Art. 26 lo Statuto è concorde, affermando che la libertà individuale è garantita

Simili sono le posizioni a riguardo della religione e della Chiesa cattolica:

Statuto Albertino – Art. 1: La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. Questo articolo presenta retaggi ghibellini.

Costituzione Romana – VII: Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici. VIII: Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale. Qui è sottolineata la laicità dello Stato e la distinzione netta, chiara e precisa tra i poteri temporale e spirituale. 

Nei Principi fondamentali la Costituzione Romana sottolinea la funzione precipua sociale della Repubblica e la visione cosmopolita di stampo illuminista:

Una copia dello Statuto Albertino

III: La repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV: La repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l’italiana.

In ambedue le carte costituzionali è presente la divisione dei poteri secondo lo schema di Montesquieu. Così il potere esecutivo spetta al monarca secondo lo Statuto Albertino e ai consoli secondo la Costituzione Romana

Osserviamo più in dettaglio le prerogative del monarca costituzionale sabaudo, che di certo erano superiori a quelle attribuite all’odierno presidente della Repubblica Italiana.

Art. 5: Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato li permettano, ed  unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l’assenso delle Camere.

Art. 6: Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessari per l’esecuzione delle leggi, senza sospenderne l’osservanza, o dispensarne.

Art. 7: Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8: Il Re può far grazie e commutare le pene.

Art. 9: Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest’ultimo caso ne convoca un’altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10: La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d’imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati. La questione delle imposte e dei conti pubblici risultava essere alquanto delicata sin dall’epoca della repubblica fiorentina di Pier Soderini (cfr. il capitolo Tra scienza politica e utopia).

Art. 11: Il Re è maggiore all’età di diciotto anni compiuti.

Festeggiamenti in piazza San Carlo per la concessione dello Statuto Albertino, 1848. Litografia.

Altri articoli (dal 12 al 23) sono riservati alla questione della reggenza nel caso della minore età del principe ereditario, che è affidata alla regina madre, nonché ai beni e alla dotazione della Corona, distinguendo tra il privato e il pubblico in comodato d’uso. Si prevedono appannaggi per il principe ereditario e i membri della famiglia reale, doti alle principesse, dovario alle regine. Due articoli, in particolare, precisano l’obbligo di osservanza dello Statuto da parte del re (22) e dello Statuto e delle leggi dello Stato da parte del reggente (23); entrambi devono prestare giuramento in presenza delle Camere, il reggente di fedeltà al re. La differenza di giuramento tra re e reggente è spiegabile in base agli articoli 7 e 10, che riservano al monarca sanzionamento, promulgazione e proposizione delle leggi approvate dalle Camere. 

Presentiamo ora le prerogative attribuite ai consoli dalla Costituzione Romana.

Art. 33: Tre sono i consoli. Vengono nominati dall’Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi. Debbono essere cittadini della repubblica e dell’età di 30 anni compiti. 

Art. 34: L’ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei consoli esce d’ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti. Niun console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacchè uscì di carica.

Art. 36: Ai consoli sono commesse l’esecuzione delle leggi, e le relazioni internazionali.

Art. 37: Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de’ ministri. 

Art. 38: Gli atti dei consoli, finché non siano contrassegnati dal ministro incaricato dell’esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dei consoli per la nomina e revocazione dei ministri.

Art. 39: Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell’Assemblea, i consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.

Art. 41: I consoli risiedono nel luogo ove si convoca l’Assemblea, né possono uscire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell’Assemblea sotto pena di decadenza.

Art. 42: Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appartamento di scudi tremila e seicento.

Art. 43: I consoli e i ministri sono responsabili.

Art. 44: I consoli e i ministri possono essere posti in stato d’accusa dall’Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La domanda deve essere discussa come una legge.

Art. 45: Ammessa l’accusa, il console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all’esercizio della sua carica, se condannato, passa a nuova elezione.

La proclamazione della Repubblica romana 1849

Dal confronto ne vien fuori la netta differenza di poteri e di competenze tra il monarca sabaudo e i consoli repubblicani romani.  

Il governo del regno di Sardegna era retto dal re e dai ministri, che erano soggetti ai seguenti articoli:

Art. 65: Il Re nomina e revoca i suoi ministri. 

Art. 66: I Ministri non hanno voto deliberativo nell’una e nell’altra Camera se non quando ne sono membri. Essi vi hanno sempre l’ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.

Art. 67: I Ministri sono responsabili. Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

D’altro canto la Costituzione Romana replica in proposito:

Art. 40: I ministri hanno il diritto di parlare all’Assemblea sugli affari che li riguardano.

Art. 35: Vi sono sette ministri di nomina del Consolato

  1. degli affari interni;
  2. degli affari esteri;
  3. di guerra e marina;
  4. di finanze;
  5. di grazia e giustizia;
  6. di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici;
  7. del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.

Questa disposizione ricalca la prima forma di struttura ministeriale inaugurata da Ruggero II re di Sicilia (cfr. il capitolo Poteri e istituzioni nel Medioevo). A proposito delle deleghe relative all’ultimo dicastero, la Costituzione in altro luogo (Titolo I. Dei diritti e dei doveri de’ cittadini) aggiunge:

Art. 8: L’insegnamento è libero. Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.

Molte di tali competenze sono state ereditate dai ministri moderni; naturalmente quelle del punto 6 oggi costituiscono separati dicasteri.

Seguendo l’insegnamento di Montesquieu, la Costituzione Romana distingue i tre poteri legislativo (Assemblea), esecutivo (Consolato), giudiziario (Ordine giudiziario):

Art. 15: Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall’Assemblea, dal Consolato, dall’Ordine giudiziario.

Lo Statuto Albertino attribuisce il potere legislativo anche al sovrano:

Art. 3: Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.

Sulla falsariga della Camera dei Pari del Regno Unito, i cui lords venivano nominati, il Senato del regno sabaudo era anch’esso nominale. Alcuni articoli dello Statuto Albertino specificano nei dettagli chi ne poteva far parte e indicano le sue competenze.

Aula del Senato Subalpino nel 1848

Art. 33: Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età, di quarant’anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;

2° Il Presidente della Camera dei Deputati;

3° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;

4° I Ministri di Stato;

5° I Ministri Segretari di Stato;

6° Gli Ambasciatori;

7° Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;

8° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;

9° I Primi Presidenti dei Magistrati d’appello;

10° L’Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;

11° I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;

12° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzione;

13° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d’appello, dopo cinque anni di funzioni;

14° Gli Ufficiali Generali di terra e di mare. Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr’Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado di attività;

15° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;

16° I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;

17° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;

18° I Membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;

19° I Membri ordinarii del Consiglio superiore d’Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;

20° Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;

21° Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d’imposizione diretta in ragione de’ loro beni, o della loro industria.

Art. 34: I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a vent’un anno, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35: Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.

Art. 36: Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministeri accusati dalla Camera dei Deputati. In questi casi il Senato non è capo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Art. 37: Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Art. 38: Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne’ suoi archivi.

Dall’analisi di tali articoli si deduce che lo Stato sabaudo riconosceva l’importanza temporale della Chiesa regnicola, che i senatori erano espressione della giustizia, del fisco, delle forze armate, della cultura e dell’istruzione, che i membri della famiglia reale avevano una posizione privilegiata nell’ambito del Senato, come lo erano stati, nell’Alto Medioevo, i membri delle casate al potere, comprese le donne, a Bisanzio e nei ducati romanico-bizantini. Significativa era la partecipazione di esponenti del ceto industriale. 

Domenico Morelli “pittore della storia” e senatore del Regno d’Italia

In base al comma 20 dell’articolo 33 fu nominato senatore del regno d’Italia l’artista napoletano Domenico Morelli, “pittore della storia”, che disegnò i mosaici della facciata della cattedrale di Amalfi, inaugurati alla sua presenza nel 1891.

Elettiva era, invece, la Camera dei Deputati secondo il sistema maggioritario a doppio turno uninominale, che prevedeva l’elezione immediata per il candidato che conseguiva 1/3 dei voti al primo turno. Osserviamo più in dettaglio le competenze attribuite a tale ordine legislativo:

Un’immagine della Camera dei Deputati del 1848

Art. 39: La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla legge. 

Art. 40: Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l’età di trent’anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41: I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

Art. 42: I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine. Questa durata legislatura sarà estesa all’intero regno d’Italia e sostituirà il mandato annuale nel regno di Sicilia.

Art. 43: Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d’ogni sessione per tutta la sua durata.

Art. 44: Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l’aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione. Ciò avviene tuttora in tutti gli Stati in cui vige il sistema elettorale maggioritario uninominale; dov’è in vigore, invece, il sistema proporzionale, viene nominato il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il deputato che ha cessato le sue funzioni.

Art. 45: Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera. Quindi sin da allora (1848) i deputati godevano di una sorta di immunità.

Art. 46: Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47: La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all’Alta Corte di Giustizia.

Lo Statuto aggiunge una sezione, Disposizioni comuni alle due Camere, per precisare il loro funzionamento.

Art. 48: Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell’altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49: I Senatori e i Deputati prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedili al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 50: Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità. Lo stipendio sarà stabilito alla fine del secolo, al fine di non limitare la partecipazione alle elezioni ai rappresentanti delle classi più abbienti.

Art. 51: I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52: Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53: Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente. Oggi si dovrebbe dar luogo a questo articolo, per obbligare i parlamentari a comportarsi con serietà e deontologia professionale.

Art. 54: Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità de’ voti.

Art. 55: Ogni proposta di legge debb’essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all’altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re. Le discussioni si faranno articolo per articolo. Così erano previste le commissioni parlamentari (giunte), formate da deputati e senatori esperti di vari settori, che preparavano le proposte e i disegni di legge e li sottoponevano all’approvazione delle Camere.

Art. 56: Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sezione.

Art. 57: Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.

Art. 58: Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere. Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo. 

In corrispondenza la Costituzione Romana in maniera generica ammetteva la stessa concessione: Art. 10: Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.  Queste disposizioni sono, in entrambe le situazioni monarchica e repubblicana, un chiaro esempio di partecipazione popolare.

Art. 59: Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.

Art. 60: Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità, dei titoli di annessione dei proprii membri.

Art. 61: Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina per mezzo d’un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62: La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere. E’ però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi. Soprattutto in Piemonte, nella Savoia e nella Valle d’Aosta era diffusa la lingua francese. 

Art. 63: Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione; e per isquittinio segreto. Quest’ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale. Oggi la questione della votazione nelle Camere per alzata di mano o a scrutinio segreto è all’ordine del giorno; spesso i governi, per evitare sorprese, trovano la soluzione della fiducia.

Art. 64: Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato. Questo articolo sembra andare in contrasto con il comma 2 dell’art. 33, il quale prevede quale senatore il presidente della Camera dei Deputati

La Costituzione Romana affida il potere legislativo a una sola Camera, l’Assemblea, delineando i suoi compiti nel Titolo III.

Art. 16: L’Assemblea è costituita da rappresentanti del popolo. Con questa semplice e chiara affermazione i componenti della commissione costituente sceglievano una soluzione più semplice rispetto a quelle inglese e sabauda, poiché non accettava Camere o Senati nominativi. 

La passata legislatura italiana (2013-2018) ha affrontato il problema delle due Camere che, discutendo le leggi con andirivieni da ping-pong, ne ritardano l’approvazione in tempi biblici, facendole diventare rappezzate come il vestito di Arlecchino e di complicata applicazione, prigioniere di una becera burocrazia. Si è tentato, senza successo, mediante un referendum propositivo, di sostituire il Senato elettivo con un Senato rappresentativo delle Regioni con funzione consultiva. Forse si sarebbe fatto meglio se, rifacendosi alla lezione della Costituzione Romana, si fosse proposta l’eliminazione del Senato elettivo, lasciando la sola Camera dei Deputati corrispondente all’Assemblea romana

Art. 17: Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anni è elettore, a 25 è eleggibile. Così veniva applicato il suffragio universale maschile, già proposto da Rousseau e già in uso negli Stati Uniti d’America; ogni elettore poteva esprimere 4 preferenze, metodo ereditato poi dalla Repubblica Italiana nata nel 1946.

Art. 18: Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri.

Art. 19: Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti. Ogni collegio elettorale eleggeva un certo numero di rappresentanti col sistema proporzionale per un massimo di 200 membri. Nell’unica votazione effettuata nei pochi mesi di esistenza della Repubblica Romana votò soltanto 1/3 degli aventi diritto, cioè 250000 persone; se avessero votato tutti, avrebbero rappresentato il 10% della popolazione. La scarsa partecipazione al voto era una conseguenza dello scetticismo popolare, in quanto le masse non comprendevano ancora la svolta epocale democratica e avevano timore nell’improvviso ritorno del pontefice appoggiato da forze straniere, che avrebbero poi attuato dure ripercussioni punitive.

Art. 20: I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile. Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico. Oltre al richiamo storico nell’Inno di Mameli, la Romanità fondante della Repubblica viene rappresentata anche dal Natale di Roma (21 aprile). 

Art. 21: L’Assemblea si riunisce il 15 maggio successivo all’elezione. Si rinnova ogni tre anni.

Art. 22: L’Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.

Art. 23: L’Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà. Nell’intervallo può essere convocata ad urgenza sull’invito del presidente co’ segretari, di trenta membri, o del Consolato.

Art. 24: Non è legale se non riunisce la metà, più uno dei suoi rappresentanti. Il numero qualunque de’ presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti. Questo articolo dovrebbe essere riportato, se non nella nostra Costituzione, almeno nel regolamento delle Camere, al fine di evitare quelle indecorose scene di scanni vuoti al cospetto di un parlamentare che sembra parlare al vuoto!

Art. 25: Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Può costituirsi in comitato segreto.

Art. 26: I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell’Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.

Art. 27: Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato senza permesso dell’Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante. Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l’Assemblea che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo. Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante. Era, così, prevista una sorta di seria immunità parlamentare. L’ultimo comma richiama alla mente la triste vicenda dell’innocente Enzo Tortora, giornalista e conduttore televisivo, che, nonostante fosse stato ingiustamente carcerato negli anni ’80 del secolo scorso, fu eletto deputato quale candidato del Partito Radicale.

Art. 28: Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunziare. Questo appannaggio consentiva la partecipazione alla competizione elettorale anche di persone poco abbienti.

Art. 29: L’Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, e dei trattati. Queste stesse prerogative sono attribuite al re dallo Statuto Albertino (cfr. Art. 5). 

Art. 30: La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato. Quindi anche i consoli, come il re, possono svolgere una certa attività legislativa. 

Art. 31: Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all’intervallo non minore di otto giorni, salvo all’Assemblea di abbreviarlo in caso d’urgenza. Queste due deliberazioni sostituiscono la duplice approvazione della Camera dei Deputati e del Senato prevista dallo Statuto

Art. 32: Le leggi adottate dall’Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia, il presidente dell’Assemblea fa la promulgazione.

Al terzo potere, l’Ordine Giudiziario, vengono affidate dalle due carte costituzionali le seguenti competenze.

Statuto Albertino

Art. 68: La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch’Egli istituisce.

Art. 69: I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio. Le province del regno erano divise in mandamenti, in ciascuno dei quali operava per la giustizia civile e penale un giudice regolarmente laureato, nominato, sin dal 1814, dal Senato.

Costituzione Romana

Art. 49: I giudici nell’esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.

Art. 50: Nominati dai consoli ed in consiglio de’ ministri sono inamovibili, non possono essere promossi, né traslocati che con proprio consenso, né sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.

Art. 51: Per le contese civili vi è una magistratura civile. Si tratta del juge de paix (giudice di pace)d’istituzione francese. 

Statuto Albertino

Art. 72: Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

Costituzione Romana

Art. 52: La giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente, ma il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse. Quindi vi era la concezione della privacy per alcuni settori della vita pubblica. In precedenza sottolinea con l’Art. 9: Il segreto delle lettere è inviolabile.

Statuto Albertino

Art. 70: I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all’organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 73: L’interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

Costituzione Romana

Art. 53: Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l’applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa. Questa è un’anticipazione dei giudici popolari dei nostri tempi.

Art. 55: Un tribunale supremo di giustizia giuridica, senza che siavi luogo a gravarne, i consoli ed i ministri messi in istato di accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici più anziani a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia. L’Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo. E’ d’uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna. Oggi nella Repubblica Italiana la carriera dei pubblici ministeri e dei magistrati giudicanti è la stessa, mentre è separata negli Stati Uniti

Lo Statuto Albertino specifica mediante l’Art. 71: Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

In base alla lezione di Cesare Beccaria la Costituzione Romana fissa a caratteri cubitali la sua chiara posizione tramite l’Art. 5: Le pene di morte e di confisca sono proscritte.

Il Titolo VII della Costituzione s’interessa della forza pubblica.

Art. 56: L’ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.  

Art. 57: L’esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina. Invece l’esercito piemontese era soggetto alla leva obbligatoria: Art. 75: La leva militare è regolata dalla legge.

Art. 58: Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell’Assemblea. Qui c’è un ricordo dell’insegnamento di Machiavelli che era contrario alle truppe mercenarie e favorevole all’esercito dei cittadini.

Art. 59: I generali sono nominati dall’Assemblea sopra proposta del Consolato. Questa era una garanzia contro eventuali tentativi di colpi di Stato.

Art. 60: La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall’Assemblea, né possono subire variazioni, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso. Onde evitare possibili colpi di mano o insubordinazioni, la repubblica si tutelava. Aggiungeva, inoltre, alla difesa un corpo speciale, la guardia nazionale.

Art. 61: Nella guardia nazionale ogni grado è conferito per elezione.

Art. 62: Alla guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell’ordine interno e della costituzione. Si tratta, quindi, di un corpo di polizia. Lo Statuto precisa a riguardo: Art. 76: E’ istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge.

Nel Titolo V della Costituzione viene presentato il Consiglio di Stato, organismo di cui vi è menzione indiretta anche nello Statuto (Art. 33, comma 15°).

Art. 46: Vi è un consiglio di stato, composto di quindici consiglieri nominati dall’Assemblea. 

Art. 47: Esso deve essere consultato dai Consoli, e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle relazioni politiche.

Art. 48: Esso emana quei regolamenti pei quali l’Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.

Il Consiglio di Stato è un’ideazione francese del 1800, con compiti di “progettazione legislativa e di consulenza dell’esecutivo”. Fu istituito da Carlo Alberto nel 1831 per il suo regno. La Costituzione della Repubblica Italiana lo ha istituito con appositi articoli (Art. 100, commi 1 e 3; Art. 108). La sua funzione consultiva si esplicita in questi casi:

Roma, Palazzo Spada, la sede del Consiglio di Stato

emanazione di atti normativi del governo, di singoli ministri o di testi unici;

ricorsi straordinari al presidente della Repubblica;

schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri;

schemi di decreti legislativi riguardanti funzioni essenziali degli enti locali.

E’ giudice di appello a riguardo delle sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali.

Diritti e doveri dei cittadini sono contemplati in modo esaustivo da entrambe le carte costituzionali.

Statuto Albertino

Art. 24: Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Costituzione Romana

Art. 1: Sono cittadini della Repubblica: gli originarii della Repubblica; coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti; gli altri Italiani col domicilio di sei mesi; gli stranieri col domicilio di dieci anni; i naturalizzati con decreto del potere legislativo.

Art. 2: Si perde la cittadinanza: per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare; per l’abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo; per accettazione di titoli conferiti dallo straniero; per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l’autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d’un popolo; per condanna giudiziale.

Art. 7: La manifestazione del pensiero è libera, la legge ne punisce l’abuso senza alcuna censura preventiva.

Fisco

Statuto Albertino

Prima pagina della Gazzetta Piemontese del 5 marzo 1848, giorno della pubblicazione dello Statuto Albertino

Art. 25: Essi (i regnicoli) contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 30: Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31: Il debito pubblico è garantito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Costituzione Romana

Art. 14: La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi. Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, né percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.

Domicilio

Statuto Albertino

Art. 27: Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch’essa prescrive.

Costituzione Romana

Art. 6: Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e modi determinati dalla legge.

Diritto di stampa e manifestazione del pensiero

La libertà di stampa per lo Statuto Albertino

Statuto Albertino

Art. 28: La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Costituzione Romana

Art. 7: La manifestazione del pensiero è libera, la legge ne punisce l’abuso senza alcuna censura preventiva.

In questo caso lo Statuto è ancora una volta attento alle esigenze ecclesiastiche.

Inviolabilità della proprietà privata

Statuto Albertino

Art. 29: Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l’interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi. Qui c’è un richiamo ai concetti machiavelliani di interesse privato e di bene comune, nel senso che il primo deve lasciare il passo al secondo, quando questo è di primaria necessità.

Costituzione Romana

Art. 3: Le persone e le proprietà sono inviolabili.

Art. 13: Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità. Questo concetto è un’anticipazione dell’esproprio per giusta causa.

Adunata pacifica

Statuto Albertino

Art. 32: E’ riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz’armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Costituzione Romana

Art. 11: L’associazione senz’armi e senza scopo di delitto, è libera.

Art. 12: Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.

Mentre nel regno sabaudo le forze di polizia erano in un certo senso distanti dalla popolazione, nella repubblica romana erano gli stessi cittadini a esercitare quelle funzioni.

Lo Stato sabaudo era attento ai suoi possibili futuri sviluppi su scala nazionale, per cui furono già stabilite divisioni in seno al suo territorio.

Art. 74: Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge.

Dopo tale esordio, le Disposizioni generali s’interessano della bandiera del regno, che di lì a poco diventerà il tricolore, caricato nel bianco centrale dallo scudo dei Savoia, di chiaro stampo ghibellino e filo-imperiale (croce bianca in campo rosso). 

La bandiera del Regno d’Italia adottata nel 1861. Il blu compare nella bordatura dello stemma dei Savoia (Wikimedia Commons)

Art. 77: Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra e la sola nazionale. Infatti la prima bandiera dei Savoia era azzurra, caricata dallo scudo di rosso con croce bianca. Il bleu Savoia contraddistinguerà una particolare tonalità; sarà, inoltre, scelto per le maglie della nazionale di calcio, di quella gloriosa formazione che tra 1934 e 1938 vinse due mondiali e un’Olimpiade. Anche la Repubblica Italiana ha confermato l’azzurro per contraddistinguere i suoi atleti in ogni competizione sportiva internazionale. La bandiera della Repubblica Italiana è indicata dall’Art. 12 della Costituzione: La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Le Disposizioni si soffermano poi sulla nobiltà.

Art. 78: Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorché in quello prefisso dalla propria istituzione. Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.

Art. 79: I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne di nuovi.

Art. 80: Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l’autorizzazione del Re.

Quest’ultimo articolo serviva a preservare l’autorità monarchica di Casa Savoia da eventuali ingerenze di corone straniere, della penisola o dell’Europa. 

Poniamo ora a confronto le due carte costituzionali a proposito delle Disposizioni transitorie.

Statuto Albertino

Art. 82: Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d’urgenza con Sovrane disposizioni secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d’ora abolite.

Art. 83: Per l’esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato. Sino alla pubblicazione della legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84: I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni. Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l’anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

Costituzione Romana

Art. 66: Le operazioni della costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all’attuazione della costituzione.

Art. 67: Coll’apertura dell’Assemblea legislativa cessa il mandato della costituente.

Art. 68: Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla costituzione, e finché non sieno abrogate.

Art. 69: Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.

In base all’Art. 81: Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata e, di fronte all’assenza di norme di revisione, lo Statuto Albertino era una carta costituzionale rigida. Invece la Costituzione Romana era flessibile, come la nostra Costituzione, contemplando nel Titolo VIII la revisione.

Art. 63: Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell’ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.

Art. 64: L’Assemblea delibera per due volte sulla domanda all’intervallo di due mesi. Opinando l’Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizi generali, onde eleggere i rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti.

Art. 65: L’Assemblea di revisione è ancora legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.    

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