Brucoli, punito sindacalista area Fdi: condannato Dap di Delmastro ERROR404.ONLINE di Massimo Ciccarello Scritto venerdì, 28 Giugno, 2024 15:28 AUGUSTA – Nessuno è al di sopra della Costituzione, nemmeno se ha la carta intestata “Ministero della Giustizia“. E il diritto costituzionale di critica, “anche aspra”, è sacrosanto per tutti. Pure per i dipendenti dello Stato, a prescindere se indossano una divisa. Soprattutto se si esprimono nell’esercizio di una funzione sindacale. Che la carta costituzionale ancora tutela e protegge al massimo grado, scavalcando qualsiasi altro provvedimento formalmente ineccepibile, quando ne è in contrasto sostanziale. Lo ha ribadito il Tribunale di Siracusa, con la sentenza che il 27 giugno ha condannato il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per condotta antisindacale. Confermando in appello il giudizio di primo grado contro la direzione del carcere di Brucoli, per aver “perseguitato” con provvedimenti disciplinari il sindacalista scomodo che ne denunciava le carenze organizzative. E’ una vittoria storica quella riportata dalle sigle di categoria Sippe e Sinappe, scesi in difesa del dirigente Nello Bongiovanni. Raggiunto da un provvedimento disciplinare che ne aveva stroncato la carriera nella polizia penitenziaria, per un comunicato stampa dell’agosto 2022 dove “la scrivente Organizzazione sindacale e il sottoscritto denuncia un clima preoccupante presso la Casa di reclusione di Augusta, in cui sono costretti a lavorare i sindacalisti”. A rendere la vicenda ancora più significativa è che il sovrintendente capo punito illegittimamente, nel frattempo, è diventato assessore a Sortino in quota Fratelli d’italia. Lo stesso partito del sottosegretario con delega al Dap, Andrea Delmastro. “Ma quando si tratta di difendere i diritti dei lavoratori e di chi li rappresenta, non ci possono essere appartenenze politiche a condizionare”, commenta Bongiovanni. PER APPROFONDIRE: Carcere Brucoli, “basta rivolte”: stranieri deportati e agenti col taser Sippe e Sinappe: sentenza storica su sanzione disciplinare usata per impedire attività sindacale. a destra, il sottosegretario Andrea Delmastro con la dirigenza del carcere di Brucoli.copertina e sotto, Nello Bongiovanni durante una manifestazione sindacale unitaria davanti la Casa di reclusione. Il segretario generale del Sinappe, Roberto Santini, parla di “sentenza storica contro un provvedimento disciplinare utilizzato dall’Amministrazione per impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale, tutelata dalla nostra Carta costituzionale“. Mentre il presidente del Sippe, Alessandro De Pasquale, ricorda come i giudici del lavoro hanno castigato il ministero pure in appello. Infatti lo scorso anno, già in primo grado era stato accolto “il ricorso dei sindacati con conseguente ordine di immediata disapplicazione del provvedimento disciplinare, con conseguente condanna dell’amministrazione ad euro 1.500 per compensi professionali, oltre accessori di legge”. Ma nonostante quella chiara pronuncia, “come se non bastasse, l’amministrazione penitenziaria decide di opporsi al decreto”. Col risultato di vedersi sia “confermare integralmente la decisione del primo giudice”, sia lievitare a 2.000 euro la condanna alle spese. Bongiovanni fa sapere di aver “già dato mandato ai legali per valutare ogni azione a tutela della mia persona, in quanto i comportamenti vessatori nonché le flessioni in negativo delle note caratteristiche professionali, hanno arrecato un danno alla progressione in carriera oltre ai danni subiti alla mia salute“. Spiega che a gennaio doveva diventare sovrintendente capo coordinatore, ma la promozione è bloccata per quelle sanzioni disciplinari. PER APPROFONDIRE: Brucoli, “destabilizza contesto lavorativo”: declassato sindacalista carcere Giudice del lavoro ribalta il Tar Catania sui superiori non obbligati a motivare i giudizi coi fatti. il sovrintendente capo Nello Bongiovanni. Il Dap paradossalmente è ricorso in appello tramite l’Avvocatura dello Stato, dopo che in primo grado “non curava di costituirsi in giudizio sebbene regolarmente convenuta”. Stavolta pensava di spuntarla grazie a una precedente pronuncia del Tar di Catania, che rigettava il ricorso del sindacalista contro le valutazioni di “scarsa qualità morale” e “inattitudine a svolgere mansioni superiori”, redatte prima del contestato comunicato stampa. I giudici amministrativi catanesi si erano espressi in termini traumatizzanti, per i sostenitori di una democrazia liberale. Dando torto a Bongiovanni “alla luce del granitico orientamento della giurisprudenza costantemente seguito da questo Tar, secondo cui i giudizi formulati dai superiori gerarchici nei confronti dei militari sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, risolvendosi in una analitica valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto”. Non solo, ma i nuovi capi non sono nemmeno tenuti a dare spiegazioni sui fatti alla base della loro decisione. “I giudizi analitici e quello complessivo contenuto nel rapporto informativo possono variare di anno in anno, senza che sussista al riguardo alcun obbligo di motivazione specifica; per rispondere all’obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il militare si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato, né si richiede l’indicazione di particolari fatti commessi dallo stesso per sorreggere un eventuale giudizio negativo”. PER APPROFONDIRE: Carcere Augusta, altre aggressioni. Cgil: vertici condannati paghino Tribunale di Siracusa: condotta antisindacale quando provvedimenti sono di per sé condizionanti. Il Tar di Catania aveva pure condannato Bongiovanni al massimo delle spese per quel tipo di ricorso. Una mazzata, che ha pregiudicato al sindacalista la sostenibilità economica per un appello al Consiglio di giustizia amministrativa. La “dissuasione” finanziaria non aveva però fermato la Cgil, quando si era vista bocciare il ricorso contro il divieto di manifestazioni sindacali nella zona industriale di Siracusa, e nelle aree urbane più rappresentative del capoluogo. E il Cga le ha dato ragione, censurando quella pronuncia dei colleghi catanesi che si limitava a constatare la mera regolarità del procedimento amministrativo, senza valutare nel merito se le carte formalmente a posto intaccavano sostanzialmente dei diritti costituzionalmente garantiti. Ora anche il Giudice del lavoro boccia l’orientamento esclusivamente formalistico della giustizia amministrativa etnea. “In ordine all’individuazione della condotta antisindacale, la norma individua il comportamento illegittimo in base non a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i ‘beni’ protetti. Ciò che il giudice deve accertare è l’obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre il risultato che la legge intende impedire e, cioè, la lesione della libertà sindacale. Essendo il comportamento datoriale sanzionabile in funzione della sua potenziale idoneità a ledere gli interessi sindacali protetti, e rilevando l’antisindacalità della condotta in re ipsa. L’esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l’ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale. Pertanto, l’accertamento dell’attualità del comportamento antisindacale può essere basato su una valutazione globale della condotta del datore di lavoro, non limitata al singolo episodio”. PER APPROFONDIRE: Dalla Russia con amore, i desideri Lukoil appagati con operai siciliani Sentenza: Bongiovanni punito per aver leso prestigio Dap? Costituzione tutela il diritto di critica. Il Dap aveva punito Bongiovanni per le critiche passate alla stampa, “considerato che con il suo comportamento ha deliberatamente denigrato nonché leso il prestigio, onorabilità e professionalità dei vertici dell’istituto penitenziario e conseguentemente lesive dell’immagine dell’Amministrazione penitenziaria”. Ma già in primo grado il Tribunale di Siracusa aveva riconosciuto che il sovrintendente si era “limitato a denunciare con post e comunicati stampa – in qualità di dirigente sindacale e non nelle funzioni istituzionali lavoratore dipendente – le condotte poste in essere dall’Amministrazione nei suoi confronti (asseritamente lesive della sua professionalità e della sua carriera), con espressioni sì aspre ma non eccedenti i limiti dell’esercizio del diritto di critica e della libertà sindacale, tutelati dagli articoli 21 e 39 della Costituzione. In conclusione, le espressioni ‘colorite’ usate dal lavoratore devono ritenersi critiche (anche aspre) relative ad alcuni aspetti dell’organizzazione aziendale e si inseriscono nel clima di conflittualità aziendale e della dialettica sindacale, per come emerge peraltro anche dal decreto di irrogazione della sanzione disciplinare”. Argomentazioni ribadite in un appello che ha colto il senso pieno di un clima generale, direttamente sintetizzato dall’assessore-sindacalista Bongiovanni. “In questi ultimi anni sono stato incredibilmente e artatamente colpito nella mia posizione più debole (quella di lavoratore dipendente), con lo scopo da parte dell’Amministrazione di sfibrare la mia posizione più forte (quella di dirigente sindacale)”. comunicato-stampa-Sippe-e-Sinappe-DOC-20240627-WA0078Download PER APPROFONDIRE: Augusta, sanzioni al sindacalista che parla alla stampa sul carcere Augusta, Forza italia crede alla Camera con vista del bis Di Maredi Massimo Ciccarellomercoledì, 27 Novembre, 2024AUGUSTA – “Forza italia: presente!”. 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