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Pisa e Amalfi, novecento anni di storia nel privilegio del 1126

In occasione della 71ª Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, che quest’anno si terrà a Pisa, un importante appuntamento culturale riporta al centro dell’attenzione il legame storico tra Pisa e Amalfi. Lunedì 1 giugno, alle ore 16, nel Giardino Scotto, si svolgerà la tavola rotonda “Pisa e Amalfi. Un’amicizia millenaria”, promossa in occasione del 900° anniversario del patto fra le due repubbliche, risalente al 1126. Tra i relatori il professore Giuseppe Gargano, storico amalfitano molto conosciuto e apprezzato, da anni impegnato nello studio della storia medievale e autore di importanti ricerche sul Ducato di Amalfi.

Giuseppe Gargano durante il cinquantenario della fondazione del Centro di Cultura e Storia Amalfitana

Di seguito pubblichiamo integralmente il suo contributo dedicato ad “Amalfi e Pisa e il privilegio del 1126”.

Novecento anni or sono la repubblica di Pisa emanava un privilegio di carattere marinaro e mercantile a favore del ducato di Amalfi. Si trattava di un’attestazione di riconoscenza da parte dei Pisani verso gli Amalfitani, i quali nel 1111, tramite il loro arcivescovo Mauro de Monte, già abate del monastero benedettino amalfitano di Costantinopoli, e il loro giudice Musco, avevano operato da garanti nei confronti delle autorità imperiali bizantine per la costituzione della colonia pisana di Bisanzio, organizzata sul Corno d’Oro accanto a quella amalfitana. L’intervento amalfitano aveva lo scopo di contrapporre i Pisani ai Veneziani, spietati concorrenti dei mercanti della repubblica campana. Il privilegio fu emanato nel giorno della calenda di ottobre del 1126 (1127 secondo il calendario pisano, il cui anno cominciava il 25 marzo, festa dell’Assunzione). Una copia del testo originale fu ritrovata da Francesco Bonaini presso l’Archivio di Stato di Pisa, il quale la pubblicò nel 1868 nell’”Archivio Storico Italiano”. Prima di analizzarlo, ne riportiamo di seguito il contenuto con la conseguente traduzione in lingua italiana.

<< In nomine summi et Salvatoris Dei, amen. Nos totus Populus Pisanus et Kinthicanus et Foriportensis, et de Burgis eorum, promictimus et iuramus vobis omnibus, Populo videlicet Amalfitano et Atranensi et Scalensi et Ravellensi, et omnibus aliis hominibus de Ducatu Amalfie, qui vobiscum se tenent, per hec sancta quattuor Dei Evangelia, quod ab hac hora in antea sumus et erimus vobis amici. Ita quod non simus in consilio vel in facto seu consensu ut vitam vel aliquod membrum de vestris corporibus perdatis vel battuti vel capti fiatis mala captione studiose, ad vestrum dedecus et ad vestram dampnietatem. Quod si venerit et reclamatio inde nobis publice facta fuerit, faciemus illud vobis emendare aut per iustitiam aut per concordiam que placeat patienti. De rebus vestris non tollemus nec tollere faciemus absque vestra voluntate, nec consentiemus alicui homini tollere. Quod si evenerit et aliquis noster homo de qualicumque re vestra tulerit et exinde reclamatio nobis publice facta fuerit in Pisa, infra dies triginta proximiores a die reclamationis, faciemus illud vobis emendare, capitale tantum, sive per concordiam que placeat patienti. Similiter persone vestre, navigia vestra et omnes alie res vestre, ubicumque invente fuerint, in mari vel in terra, salve et sicure erunt a nobis et infra nos et a nostris hominibus, ubicumque invente fuerint. Similiter, si aliqua vestra navis, una aut plures, vel si aliquis vester homo, unus aut plures, apud nos fuerint cum aliquibus rebus et forsitan vestri homines offenderint nos vel nostros homines in aliquibus locis vel partibus, vestri tamen homines et eorum res seu navigia eorum apud non secura et salva erunt eis, et non faciemus aliquam violentiam eis nec patiemur aut consentiemus ut fiat neque in personis neque in rebus eorum. Et non predabimus homines vestros neque capiemus neque scommitemus neque consentiamus et non debemus illos ad curtem portare neque tenere sine ratione neque apothecas illorum nullo modo sigillare faciemus; et si de anchoris vel velis vel sarteis fuerintt ablate, et potuerint illas esplorare in hominibus qui in nostra sunt potestate, faciemus illis inde facere directum. Et de mercatu quod cum illis facimus, biscossam illis non faciemus. Et si habent legem cum aliquo, directum inde iudicium habeant secundum nostram consuetudinem. E si evenerint navigia vestra ad faciendum guerram cum aliquo et voluerint recuperare in Pisa, securi sint ibi et homines et naves, excepto Dei impedimento et de mare. Hec omnia observabimus recta fide et bona intentione, sine fraude et sine malo ingenio. Actum datumque, publicatum et scriptum per Glandulfum apostolice sedis notarium et totius Pisane reipublice scriniarium, ipso Populo et Consulibus hec omnia sic eum scribere rogantibus: et iuratum in comuni colloquio, toto Populo Pisano acclamante per Timinum Timini Regis Africe filium, publicum preconem Pisane civitatis, splendidissime ad vocem totius Populi; anno Dominice incarnationis millesimo centesimo vigesimo septimo, ipso die kalendarum octubris, indictione quinta, consulatu Gerardi Vicecomitis, Gualandi quondam Gualandi, Petri Albitonis, Henrigi Guinithonis, Henrici Rolandi,  Alberti Bellomi, Ildibrandi Albithonis, Raynerii filii Raynerii Daliscla, feliciter et felicissime. Quod ego Andreas Ramulus, publicus civitatis Amalfie notarius, scripsi et fideliter exemplavi, nullo addito, mutato vel diminuto, quia ipsum privilegium unde hoc exemplum sumptum est, vidi et legi et meo signo hoc exemplum signavi. + Nos Cesarius, miseratione Divina Ecclesie Salernitane humilis Archiepiscopus, vidimus et legimus privilegium autenticum, non abolitum neque rasum neque in parte aliqua vitiatum, sed prima figura omni vitio et suspictione carens, de quo de verbo ad verbum hoc est assumptum, nullo addito vel subtracto, propter quod nos subscripsimus et sigillo nostro cereo hoc fecimus communiri. + Nos Matheus, miseratione Divina humilis Scalensis Episcopus, vidimus et legimus ipsum privilegium autenticum omni lesione carens et omni vitio et suspictione, de quo de verbo ad verbum hoc assumptum est, nullo addito vel sublato, propter quod nos subscripsimus et nostro cereo sigillo fecimus communiri. + Ego Gerbinus, humilis Minorensis episcopus, vidi et legi autenticum a quo rescriptum hoc veraciter est, et huic propria manu subscripsi et sigillum meum apposui. + Ego Iacobus iudex, filius domini Iohannis Galatuli, ipsum instrumentum, unde hoc exemplum sumptum est, vidi et legi. + Pandulfus Buccella iudex, filius domini Petri, ipsum instrumentum, unde hoc exemplum est, vidit et legit >>.

(“Nel nome del sommo e Salvatore Dio, amen. Noi intero Popolo Pisano e Kinthicano e Foriportense e di quelli dei Borghi promettiamo e giuriamo a voi tutti, cioè al Popolo Amalfitano e Atranese e Scalese e Ravellese e a tutti gli altri uomini del Ducato di Amalfi, che si tengono con voi, in virtù di questi quattro Santi Vangeli di Dio, che da quest’ora in poi siamo e saremo vostri amici. Affinchè non siamo coinvolti nel piano, nell’azione o nel consenso che voi perdiate la vita o parte dei vostri corpi o che veniate picchiati o catturati con una cattura illegale deliberatanente, a vostro disonore e a vostro danno. Ma se dovesse verificarsi e ci venisse presentato un reclamo pubblico, faremo in modo di porre rimedio alla situazione, sia attraverso la giustuzia che tramite un accordo che soddisfi il malcapitato. Non prenderemo né faremo prendere alcuna delle vostre cose senza il vostro consenso, né acconsentiremo che terzi le prendano. Ma se dovesse accadere che uno dei nostri si impossessasse di un vostro bene e ci venisse presentata una denuncia pubblica a Pisa entro trenta giorni dal giorno della denuncia, provvederemo a porvi rimedio, sia con un risarcimento in denaro sia con un accordo che soddisfi il malcapitato. Allo stesso modo, le vostre persone, le vostre navi e tutti i vostri altri beni, ovunque si trovino, in mare o sulla terraferma, saranno al sicuro da noi, tra noi e dai nostri uomini, ovunque si trovino. Allo stesso modo, se una o più delle vostre navi, o se uno o più dei vostri uomini si trovassero presso di noi con merci e i vostri uomini ci incontrassero o incontrassero i nostri uomini in qualsiasi luogo o regione, nondimeno i vostri uomini e le loro merci o le loro navi saranno sani e salvi presso di noi, e non useremo alcuna violenza contro di loro né permetteremo o acconsentiremo che venga usata contro le loro persone o le loro merci. E non prenderemo i vostri uomini, né li cattureremo, né li imprigioneremo, né daremo il nostro consenso e non li porteremo in tribunale, né li tratterremo senza motivo, né sigilleremo in alcun modo le loro botteghe; e se saranno derubati delle ancore, delle vele o delle sartìe e potranno cercarle tra gli uomini che sono in nostra potestà, faremo farlo direttamente da quelli. E del commercio che facciamo con loro, non faremo “biscossa” a loro (azzardo contro di loro). E se hanno una causa in corso con qualcuno, che ottengano una sentenza diretta secondo le nostre consuetudini. E se le vostre navi dovessero essere impegnate in guerra con qualcuno e desiderassero riparare a Pisa, sia gli uomini che le navi saranno lì al sicuro, salvo intervento divino e del mare. Osserveremo tutte queste cose in buona fede e con buona intenzione, senza frode e senza cattiveria. L’atto è stato emanato, pubblicato e redatto da Glandolfo, notaio della sede apostolica e segretario dell’intera repubblica pisana, su richiesta del popolo stesso e dei consoli, i quali gli avevano chiesto di mettere per iscritto tutte queste cose in questo modo: e giurato in assemblea, tutto il Popolo Pisano acclamante per mezzo di Timino, figlio di Timino re dell’Africa, araldo pubblico della città pisana, a nome di tutto il Popolo; nell’anno dell’incarnazione del Signore 1127, proprio nel giorno delle calende di ottobre, nella quinta indizione, sotto il consolato di Gerardo Vicecomite, Gualando del fu Gualando, Pietro Albitone, Enrico Guinitone, Enrico Rolando, Alberto Bellomo, Ildebrando Albitone, Ranieri figlio di Ranieri Daliscla, felicemente e felicissimamente. Io, Andrea Ramulo, notaio pubblico della città di Amalfi, ho scritto e copiato fedelmente, senza aggiungere, modificare o diminuire nulla, perchè ho visto e letto il privilegio stesso da cui questa copia è stata tratta, e ho firmato questa copia con il mio segno. + Noi, Cesario, per divina misericordia arcivescovo della Chiesa salernitana, abbiamo visto e letto un autentico privilegio, non abolito, cancellato o viziato in alcuna parte, ma nella sua forma originale, privo di ogni difetto e sospetto, dal quale questo è tratto parola per parola, senza aggiunta né sottrazione di nulla; per questo motivo abbiamo sottoscritto e abbiamo fatto sì che questo fosse comunicato con il nostro sigillo di cera. + Noi, Matteo, per divina misericordia umile vescovo di Scala, abbiamo visto e letto l’autentico privilegio stesso, privo di qualsiasi lesione, errore o sospetto, di cui questo è tratto parola per parola, senza aggiunta né omissione, per il quale abbiamo sottoscritto e fatto comunicare con il nostro sigillo di cera. + Io, Gerbino, umile vescovo di Minori, ho visto e letto l’autentico documento da cui è tratto questo rescritto, e l’ho firmato di mio pugno e vi ho apposto il mio sigillo. + Io, Giacomo giudice, figlio del signor Giovanni Galatolo, ho visto e letto lo stesso strumento, del quale questa è copia. + Pandolfo Buccella giudice, figlio del signor Pietro, ho visto e letto lo stesso strumento, del quale questa è copia”).

L’Amalfi medievale in una raffigurazione

Il privilegio consisteva in una dichiarazione ufficiale fatta dall’intero popolo pisano e di quello dei suoi quartieri di Kinthica, Fuoriporta e del Borgo nei confronti del popolo delle civitates di Amalfi, Atrani, Scala e Ravello e di tutti gli abitanti del ducato amalfitano, fondata su di una chiara parità giuridica. Esso era dettato anche dalla necessità da parte dei Pisani di un alleato nel Tirreno, perchè, contrastati dai Genovesi per il dominio della Corsica, cercavano di aprirsi vie commerciali con altri centri marittimi. Pertanto, i Pisani s’impegnavano a risarcire gli Amalfitani di qualsiasi danno essi avrebbero potuto arrecare loro nell’arco di trenta giorni, ad accogliere e sostenere le navi amalfitane in difficoltà sul mare o le persone sulla terraferma, a difendere e proteggere i commerci amalfitani, a restituire le attrezzature delle navi amalfitane eventualmente rubate da loro concittadini, a non frodare gli Amalfitani nelle relazioni commerciali, a regolare ogni questione marittimo-mercantile mediante le consuetudini pisane, ad ospitare navi amalfitane in guerra con qualcuno.

L’atto in questione è un exemplum, cioè una copia, tratta dall’originale, redatto dal notaio apostolico Glandulfo, un tempo conservato presso la curia pubblica di Amalfi. Il privilegio, scritto a Pisa e consegnato alle autorità amalfitane, fu giurato in un pubblico parlamento dal popolo pisano per Timino, uno dei tanti figli di Timino, detto re dell’Africa ma in realtà capo di un covo di pirati di al-Madhia in Tunisia, che intralciavano i traffici mediterranei, e sotto il consolato dei magistrati elencati nel testo. Nell’agosto del 1087 una spedizione navale composta dalle navi pisane, amalfitane, gaetane e salernitane annientò quel covo, prendendo prigioniero Timino. Questi visse poi liberamente a Pisa, dopo essersi cristianizzato. La città tunisina fu presa grazie al valido contributo del ricco e nobile mercante amalfitano Pantaleone de Comite Maurone, che indicò agli assedianti una piccola porta segreta, attraverso la quale questi poterono entrare. Il Carmen in Victoriam Pisanorum, scritto per l’occasione, celebra l’Amalfitano con tali versi: << Et refulsit inter istos cum parte exercitus/ Pantaleo Malfitanus, inter Graecos hypatus,/ cuius fortis et astuti potenti astutia/ est confusa maledicti Timini versutia >> (“E tra questi, con una parte dell’esercito, rifulse l’amalfitano Pantaleone, tra i Greci ipato (console), la cui forza coraggiosa e astuta confuse l’astuzia del maledetto Timino”). 

La copia in oggetto fu realizzata, come si vedrà più avanti, negli anni ’50 del XIII secolo e consegnata alle autorità pisane, al fine di ricordare i buoni rapporti tra il ducato di Amalfi e la repubblica toscana in un momento in cui era aspra la contesa tra il papato e il regno svevo di Sicilia, con il quale erano alleati i Pisani. A causa di tale contrasto i pontefici avevano lasciato vacante la sede arcivescovile di Amalfi dal 1239, ecco perchè tra i sottoscrittori dell’atto compare l’arcivescovo di Salerno, l’amalfitano Cesario d’Alagno. Gli altri testes possono fornire informazioni  utili a stabilire un meglio precisato intervallo cronologico di stesura della copia. Matteo d’Afflitto, vescovo di Scala, fu in carica dal 1227 al 1269; mentre Gerbino, vescovo di Minori, fu nominato nel 1244. Giacomo Galatolo fu giudice dal 1242 al 1256; mentre in un atto del 22 maggio 1253 Pandolfo Buccella non era ancora giudice e Andrea Ramulo era il notaio rogante. Nel marzo del 1254 il papa Alessandro IV nominava un nuovo arcivescovo per Amalfi: si trattava del napoletano Bartolomeo Pignatelli, nomina che avveniva in un momento in cui gli Amalfitani si erano ribellati contro Manfredi ed erano passati dalla parte del pontefice. In definitiva, l’exemplum del privilegio dovette essere scritto in una forchetta temporale compresa tra il 22 maggio 1253 (termime post quem) e il marzo 1254 (termine ante quem), quando gli Amalfitani stavano segretamente staccandosi dal dominio svevo per passare col papa, per cui cercavano di tenersi buoni i Pisani, alleati dell’impero germanico e quindi del re di Sicilia, rinfrescando loro la memoria a riguardo di un patto di pace e di collaborazione ancora in vigore. 

Ma quel patto era stato già disatteso quando il 6 agosto 1135 una flotta di 46 galee pisane attaccò Amalfi di sorpresa. In quella circostanza, per evitare il saccheggio, le autorità amalfitane mostrarono ai consoli pisani il privilegio del 1126, ma questi risposero che esso non era più valido, in quanto quando fu emanato Pisa era una repubblica indipendente e Amalfi un ducato autonomo, sebbene il suo duca fosse il normanno Guglielmo d’Altavilla; ora, invece, Amalfi era sotto il dominio del re di Sicilia.

Ad ogni modo, un larvato ricordo del privilegio lo si riscontra in un diploma del 3 dicembre 1360 (1361 secondo l’anno pisano), il quale si rifaceva ad una concessione del 1353 (1354 secondo il calendario pisano). Ecco il testo con relativa traduzione: << De immunitate Malphetanorum a cabella. Consilium Senatus etc., cum additione quindecim sapientium virorum per quodlibet quarterium Pisane civitatis, celebratum Dominice incarnationis anno millesimo trecentesimo sexagesimo primo, indictione quartadecima, tertio idus decembris; ratificatum per Consilium Pisani populi suprascripto die; per quod quidem Consilium obtentum est: Quod cives et mercatores civitatis Amalfie venientes ad civitatem Pisanam cum eorum mercantiis, et inde similiter recedentes cum mercantiis, sint immunes in civitate Pisana, tam in immictendo quam in extrahendo, ab omni solutione alicuius cabelle sive dirictus, sicut ab antiquo eis exitit observatum. Dummodo dicti mercatores civitatis, locorum et comitatus Amalfie teneantur facere fidem per publica instrumenta et licteras publicas comitatus eorum, in curia Cabelle maioris Pisane civitatis, coram iudice seu officiale dicte curie, quod ipsi mercatores sint oriundi de civitate et locis et comitatibus de Amalfi; et dummodo solvant Capitulo Pisane maioris Ecclesie censum debitum et consuetum; videlicet, denarium unum et dimidium per libram pro denariis et rebus quas immictent in civitatem Pisanam, et denarium unum et dimidium per libram pro mercantiis et rebus quas extraherent de civitate Pisana. Ita vero quod pro mercantiis et rebus  pro quibus esset solutum pro immissione earum, secundum quod dictum est, non solvatur aliquid pro extractione, si extraherentur infra mensem a die immissionis proxime computandum. Et predicte mercantie et res extimentur secundum extimationem que fit per comune Pisanum de mercantiis et rebus immissis in civitatem Pisanam seu inde extractis; et omnia alia facient et observent, que facere et observare tenentur et debent  ex forma Consilii Senatus et Credentie celebrati MCCCLIIII, indictione sexta, octavo kalendas iunii. Et cetera in dicto Consilio comprehensa >> (“Sull’immunità degli Amalfitani dalla gabella. Consiglio del Senato etc., con l’aggiunta di quindici sapienti per ciascun quartiere della città di Pisa, celebrato nell’anno dell’incarnazione del Signore 1361, indizione XIV, 3 dicembre; ratificato dal Consiglio del popolo pisano nel suddetto giorno; attraverso il quale Consiglio si è ottenuto: che i cittadini e i mercanti della città di Amalfi, venendo nella città di Pisa con le loro merci e da lì similmente ritornati con le merci, siano immuni nella città di Pisa, tanto nell’importare che nell’esportare, da ogni pagamento di qualsiasi gabella o diritto, così come si è osservato sin dai tempi antichi. A condizione che i suddetti mercanti della città, dei luoghi e del comitato di Amalfi siano tenuti a fare una dichiarazione mediante strumenti e documenti pubblici del loro comitato, presso la curia della gabella maggiore della città di Pisa, davanti ad un giudice o funzionario della curia, che i mercanti stessi sono nativi della città, dei luoghi e del comitato di Amalfi; e a condizione che paghino al Capitolo della cattedrale pisana il censo dovuto e consueto; cioè un denaro e mezzo per libbra per i denari e le cose che importano nella città di Pisa, e un denaro e mezzo per libbra per le mercanzìe e le cose che estrarranno dalla città di Pisa. Pertanto, per le merci e le cose per le quali sarebbe stato effettuato un pagamento per il loro ingresso, come già detto, non si paga nulla per l’estrazione se queste vengono estratte entro un mese a decorrere dal giorno dell’ingresso. E le suddette merci e beni devono essere valutati secondo la valutazione fatta dal comune di Pisa per le merci e i beni introdotti nella città di Pisa o da essa estratti; e faranno e osserveranno tutte le altre cose che sono tenuti a fare e osservare e che devono fare secondo la forma del Consiglio del Senato e della Credenza  del 1354, indizione VI, ottava calenda di giugno. E il resto incluso nel suddetto Consiglio”). 

Così i mercanti amalfitani operanti in quel periodo a Pisa venivano esentati dal pagamento della gabella, sia per le merci in entrata che per quelle in uscita, fatto salvo il censo dovuto alla Chiesa pisana, sicut ab antiquo eis extitit observatum (“così come si è osservato sin dai tempi antichi”), cioè sulla falsariga di un antico privilegio da individuare in quello del 1126. Un anno prima, nel 1352, l’arcivescovo amalfitano Pietro Capuano, in virtù di un antico privilegio della sua Chiesa, voleva ripristinare la riscossione dai mercanti genovesi di olio lo jus quaranteni di 12 grani d’oro per oncia sull’olio introdotto da questi in Amalfi; ma l’Università amalfitana si oppose, volendo mantenere le immunità e le franchigie con Genova e Pisa. Alla fine si giunse ad un accordo, secondo il quale le esenzioni restavano in vigore ma il sindaco avrebbe dovuto versare all’arcivescovo 22 once d’oro.

Bagliori della tradizionale e sostanziale amicizia tra Amalfitani e Pisani erano ancora evidenti nel corso del Quattrocento, allorchè operatori commerciali di Maiori rappresentavano, con l’incarico di consoli, gli interessi dei mercanti pisani nel contesto del ducato feudale di Amalfi. 

   

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