Tabula de Amalpha, soluzioni antiche per problemi sociali di oggi AMALFITANIA CULTURA di Giuseppe Gargano Scritto lunedì, 8 Maggio, 2017 14:52 Ultimo aggiornamento giovedì, 11 Maggio, 2017 18:50 Gli amalfitani realizzarono, già nei secoli dell’Alto Medioevo, un codice marittimo, che faceva parte di un corpus pergamenaceo, comprendente il Chronicon Amalphitanum, il Chronicon omnium Episcoporum et Archiepiscoporum Amalfitanorum, le Consuetudines Civitatis Amalfie, la Tabula de Amalpha. La storia della giurisprudenza marittima relativa al diritto della navigazione ha origini molto antiche, di cui si trovano tracce significative già nel Codice di Hammurabi; la sua evoluzione avanza, poi, attraverso il mondo greco-romano, per giungere ai secoli dell’Alto Medioevo. Per molto tempo si è dato credito alla datazione 1063 per il codice di Trani: in realtà si tratta di un errore di trascrizione, come provano la lingua usata (volgare trecentesco composto da termini anconetani, veneziani e pugliesi), gli onomastici dei personaggi indicati nel testo, i 32 capitoli che ricalcano grossomodo alcuni di quelli presenti nel codice amalfitano. Inoltre la datazione MLXIII non veniva indicata negli atti del 1063, poiché nell’ambito bizantino, e Trani ne faceva allora ancora parte, erano in uso l’intestazione all’imperatore di Bisanzio, i suoi anni di governo e l’indizione, la quale seguiva un ciclo quindicennale, con inizio al I settembre e fine al 31 agosto; furono, poi, i normanni a introdurre la datazione a partu Virginis, cioè dalla nascita di Cristo, computando dall’anno 0 e considerando l’anno dal I gennaio al 31 dicembre. Gli amalfitani realizzarono, già nei secoli dell’Alto Medioevo, un codice marittimo, che faceva parte di un corpus pergamenaceo, comprendente il Chronicon Amalphitanum (la cronologia dei capi della repubblica marinara), il Chronicon omnium Episcoporum et Archiepiscoporum Amalfitanorum (la cronaca dei vescovi e degli arcivescovi amalfitani), le Consuetudines Civitatis Amalfie (norme di diritto civile), la Tabula de Amalpha. Questo corpus originario fu conservato dalla famiglia Domini Ursi, al tempo della guerra di successione al regno di Napoli tra Ludovico d’Angiò e Ladislao di Durazzo (1387-1400), che vide contrapposte tra di loro città e terre del ducato amalfitano, nonché addirittura la divisione tra gli abitanti di Amalfi; quando Venceslao Sanseverino divenne duca feudatario di Amalfi (1398), se ne impossessò: il volume andò inesorabilmente perduto allorchè re Ladislao lo condannò a morte. Per fortuna alcune famiglie nobili amalfitane ne avevano realizzato copie in carta a mano: una di queste, conservata presso l’archivio della Badìa di Cava, scoperta da Salvatore Ferraro nel 1980, contiene il testo della Tabula de Amalpha composto da 35 capitoli scritti in volgare del XVI secolo. La tabula de Amalpha Un’altra più completa copia, inserita nel Codice Foscariniano, che prende il titolo dal doge veneziano Marco Foscarini (XVII secolo) che la possedeva, fu ritrovata a Vienna, acquistata per conto dello Stato italiano da Benito Mussolini e da lui donata alla città di Amalfi nel 1929. Il codice contiene, oltre alla Tabula, anche la storia dei Longobardi, cronache amalfitane varie, la disfida di Barletta, i rapporti tra Venezia e l’Inghilterra nel Seicento. Il nucleo più antico, relativo alla Tabula, sembra rappresentare una copia del XVI secolo. Il suo titolo è: Capitula et Ordinationes Curiae Maritimae Nobilis Civitatis Amalphie, quae in vulgari sermone dicuntur La Tabula de Amalpha; il testo fu anche conosciuto come Tabula Prothontina Maris. Quest’ultima attribuzione lascerebbe intendere che i suoi 66 capitoli sarebbero stati messi per iscritto per iniziativa di un protontino, un viceammiraglio e magistrato del mare introdotto da Ruggero II nel 1132: il primo di essi fu Musco Buccella, appartenente ad una nobile famiglia di origine atranese e da sempre legata alla navigazione mercantile. Il protontino presiedeva una propria corte, composta pure da un giudice e da un curiale, che giudicava le controversie riguardanti le attività marittimo-commerciali. Questa corte, definita genericamente curia, era ubicata nel Palatium Amalfie, un edificio che si sviluppava sul lato occidentale dell’attuale Piazza Duomo, che ospitava il capitaneus generalis ad guerram (governatore del ducato sin dai tempi di Federico II), nonché l’Universitas hominum della città (sedile magnum). Nella sezione meridionale di tale palazzo, al di sotto della Porta della Marina, vi era un tempo affrescata un’immagine, così descritta nella prima pagina della Tabula: << Amalfa in designo se pinge et così fu pentata al seggio de Amalfe in questo modo videlicet Signori Nobili. Una donna bella vestita riccamente di Bruccato assettata ad una seggia con uno Leone in grembo et una palla seu un mondo in mano significando Amalfe essere bella e forte di sito e di gente et in pede di essa uno verso, quale diceva in questo modo: Prima dedit nautis usus magnetis Amalphis (attribuito all’umanista Antonio Beccadelli detto il Panormita, ma presente in una lirica del Tortelli >>. Un capitolo della Tabula de Amalpha Dei 66 capitoli che compongono il testo della Tabula 21 sono scritti in un latino dell’XI-XII secolo, mentre i rimanenti in un volgare del XIV. Questi ultimi, considerate le magistrature e le monete menzionate, risultano essere la traduzione da un originale ben più antico. Ad ogni modo, qualche capitolo fu davvero inserito nel corso del Trecento; infatti il capitolo 32 menziona il Novus Ritus, cioè le nuove disposizioni della Gran Corte della Vicarìa, redatte tra il 1362 e il 1392. I documenti amalfitani di età sveva (1194-1265) relativi a contratti marittimo-mercantili si riferiscono alle nuove costituzioni di Melfi, alle consuetudini locali, alle epistule divi Adriani che fanno parte del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, in particolare delle Pandette o Digesto, di cui una copia del VI secolo era presente ad Amalfi fino al saccheggio pisano del 1135 e ora è conservata presso la Laurenziana di Firenze, dove fu portata nel 1406, a seguito della conquista fiorentina di Pisa (una copia fotografica del 1905 e del 1910 si trova nell’arsenale di Amalfi). Gli atti amalfitani medievali superstiti offrono utili informazioni sulle societates maris, per cui diventano particolarmente utili nel confronto con le norme societarie previste nella Tabula. Amalfi in un’immagine di fine Ottocento Gli atti amalfitani medievali superstiti offrono utili informazioni sulle societates maris, per cui diventano particolarmente utili nel confronto con le norme societarie previste nella Tabula. Così viene fuori l’uso della commenda, praticata sin dal X secolo; essa derivava dall’araba harwala e aveva quali attori il socio actor, colui che metteva in campo il capitale, e il tractor, che possedeva la nave e svolgeva l’attività mercantile. Alla fine delle operazioni gli utili venivano distribuiti assegnando i ¾ all’actor e ¼ al tractor; se, però, quest’ultimo versava anch’egli del capitale, allora aveva diritto ad ½. La pratica della metà/metà era in vigore per la societas terrae, la quale veniva stabilita, come recitano le Consuetudines Civitatis Amalfie, per un viaggio mercantile via terra, come, ad esempio, quelli organizzati dai ravellesi nelle terre di Puglia. A tal proposito il Centro di Cultura e Storia Amalfitana ha intenzione di organizzare un convegno sugli amalfitani in Puglia nei secoli del Medioevo, insieme ai comuni di Monopoli, Ravello e Amalfi. Particolare attenzione occorre prestare al de nautico fenore (come viene definito nelle Pandette), cioè al prestito ad usura per motivi marittimo-commerciali. Un documento amalfitano del 967 rappresenta un rapporto a tre, costituito dal socio creditor, il quale presta soldi al debitor, pronto a restituirglieli con relativo interesse (18,75%); il debitor diventa poi actor, poiché investe quel capitale in una commenda con un tractor. Sarà proprio il debitor/actor a fare il maggior guadagno se le cose andranno bene. Le fonti amalfitane medievali provano, in aggiunta, la partecipazione diretta delle donne negli affari marittimi e mercantili: nel 1159 una donna ravellese residente a Putignano a Mare riceve in prestito dal cognato una somma, che s’impegna a restituire al tasso del 20%; il marito è presente alla transazione, ma non conta nulla. Occorre sottolineare che nel mondo amalfitano medievale furono proprio i ravellesi a svolgere il compito di veri e propri capitalisti; essi costituirono una società assolutamente intransigente a proposito della ricchezza personale e di famiglia, al punto tale da mettere alla gogna psicologica coloro che tornavano in patria falliti (vedi l’episodio boccacciano di Landolfo Rufolo). Gli amalfitani crearono una nuova forma societaria, la colonna, puntualmente indicata nella Tabula. Il suo nome derivava dal fatto che tutti i nomi dei partecipanti, compagnoni, dovevano essere elencati all’atto della partenza nei documenti redatti presso la curia marittima. Gli ideatori appartenevano al ceto mediano dei mediocres, formato da abitanti dei casali esterni alla città, i quali avevano “un piede nella vigna, un altro nella barca”, marinai-contadini che partecipavano alle societates maris e contemporaneamente lavoravano le terre di nobili e di enti monastico-ecclesiastici quali coloni. La spiaggia di Amalfi in un dipinto di Vincenzo Caprile, fine 800 “Un piede nella vigna, un altro nella barca”, marinai-contadini che partecipavano alle societates maris e lavoravano come coloni. Persino la terra montana di Agerola forniva marinai per le navi; lì sono tuttora presenti cognomi di natura marinaresca attestati già nel Medioevo: Cuomo, che deriva da comes, capo della ciurma, evolutosi in Comite (XII secolo), Comi (XIII), Como (XV); Naclerio, il nauclerius bizantino pilota della nave. Collazionando parte dell’ingaggio ottenuto quali marinai sulle navi e parte dei guadagni procacciati come coloni, essi gradualmente acquistavano proprietà all’interno della città, dove risiedevano soltanto gli aristocratici imprenditori con le loro famiglie e i loro servi, in case-azienda denominate fundaci domorum. Dato che una nave costava troppo (4000 tarì d’oro nel 1085), per cui se la potevano permettere soltanto i nobili, i mediocres mettevano insieme i loro esigui capitali, al fine di raggiungere lo stesso scopo. Pertanto, distinguevano, alla maniera araba, la nave in 24 parti (carati, arabo q?rat): i vari soci acquistavano carati, partecipavano direttamente alla navigazione, dividevano gli utili in relazione ai carati posseduti (capitolo 23 della Tabula). I capitoli 61 e 62 illustrano le norme relative alla costruzione di una nave. Abbiamo scoperto che, nel 1383, 1 carato di una nave valeva 127 tarì. La prima colonna effettivamente ufficializzata negli atti risale al 1105, anche se documenti dell’XI secolo riportano segnali indiretti in tale senso: si tratta di tre caratisti, un ravellese, un atranese e il nauclerius comandante della nave, che navigano per motivi commerciali verso la Sicilia e di lì a Ravenna. Vediamo ora più in dettaglio i ruoli svolti dai componenti della colonna stabiliti dalla Tabula. Il patronus, dapprima proprietario del natante (capitoli 7 e 32) e divenutone poi il capitano, era un peritus in arte maritima, nominato dai caratisti. Organizzava l’equipaggio, dichiarava di quante parti constava la nave, poteva assumere accomandita da chiunque, alla partenza presentava la colonna alla Curia, riceveva 10 grani (½ tarì) al giorno quando restava a terra per conto della società, doveva riscattare la nave con il fondo comune se questa era catturata e recuperare quanto perduto, al termine del viaggio rendeva conto in Curia a marinai e soci delle uscite e ripartiva l’utile. Inoltre non doveva assumere per la colonna il trasporto di merci altrui, accettare o estinguere prestiti senza la volontà della maggioranza dei compagnoni (socii+nautae), portare sulla nave merce del valore superiore ad 1 oncia (30 tarì siciliani o 50 amalfitani), altrimenti l’utile procurato sarebbe stato diviso tra i compagni. Se veniva fatto prigioniero e tentava la fuga, era obbligato a pagare il doppio del riscatto pattuito per la sua liberazione. Il nauta, il marinaio, aveva i seguenti diritti e doveri: prestava la propria opera (legare e sciogliere le vele, procedere alle operazioni di ormeggio e di tiraggio delle ancore, manutenere l’imbarcazione) agli ordini del capitano; riceveva un anticipo sul pagamento dell’ingaggio (avantagio); se non voleva proseguire il viaggio, poteva esser obbligato a versare il doppio dell’anticipo, metà destinata al capitano e metà alla Curia; se rimaneva a terra al servizio della società, riceveva 5 grani al giorno; doveva dormire sempre sulla nave, altrimenti sarebbe restato in servizio un giorno in più per ogni notte in cui aveva dormito a terra o gli veniva diminuita la paga a discrezione del capitano; non doveva allontanarsi dalla nave senza permesso, ma poteva farlo quando questa era in riparazione; se la nave naufragava o veniva catturata, non partecipava alla perdita né al riscatto, ma doveva restituire l’anticipo; se perdeva roba personale e non era in grado di provarne il valore, la colonna gli risarciva 6 tarì per il solo vestiario; se trovava un impiego migliore, doveva avvisare il capitano almeno tre giorni prima della partenza della nave e restituire l’anticipo. Un francobollo celebrativo dell’Antica Repubblica amalfitana, anno 2005 Una terza figura rilevante era lo scriba o scribanus. Egli era un pubblico notaio che giurava presso la Curia; era pagato dal capitano della nave e, se restava a terra per interessi sociali, riceveva 7 grani al giorno. Il diario di bordo di uno di questi scribani del 1386, Bartolomeo Porco di Positano, contiene preziose e dettagliate informazioni sulla formazione della commenda, sull’esito della navigazione mediterranea, sulla ripartizione del guadagno. La Tabula prevede iniziative assistenziali per i compagnoni relativi alla loro cattura da parte dei pirati e al conseguente riscatto, alla malattia, alla guarigione da ferite riportate. Fondamentale, poi, risulta essere il capitulum de iacto, il quale stabilisce che, in caso tempesta, la decisione di buttare in mare il carico o parte di esso era presa a maggioranza da tutti i compagnoni. Il capitolo 65 puntualizza che, nel caso in cui un mercante amalfitano si trovasse in una città straniera e avesse bisogno di vestirsi, per cui si recava da un suo connazionale venditore, questi gli doveva vendere l’abito senza lucrare (vedi in proposito Landolfo Rufolo vestito dai suoi concittadini di Trani). La Tabula precisa, inoltre, il ruolo di supervisore attento e scrupoloso della curia marittima per quanto riguarda ogni attività marittimo-commerciale, della quale si arrogava la completa trasparenza. Ai tempi della repubblica autonoma (839-1131) a capo della curia vi erano i consules, che presiedevano una corte composta anche da un giudice e da un curiale. Questi consules, detti parathalassiti a Bari, erano un’istituzione bizantina; essi erano pure i capi delle colonie virtuali amalfitane d’oltremare, che su concessione delle autorità locali amministravano l’insediamento tramite le consuetudini della madrepatria. Erano gli antesignani del consolato del mare, istituito in molte città mediterranee. Alla Tabula fu associata un’appendice di 16 capitoli, di cui una copia era posseduta nel XVII secolo dal nobile amalfitano Pompeo d’Alagno. Tale appendice, redatta di certo in età sveva, riguarda la navigazione armata, che prevedeva gruppi tra otto e venti navi, appoggiati da navigli armati, aventi la funzione di protezione contro eventuali attacchi di corsari o di pirati. Ad Amalfi questo tipo di navigazione armata era detto conserva, a Bisanzio extolium, nel mondo arabo ustul, a Venezia muta. Così la Tabula è una raccolta di massime giurisprudenziali e consuetudinarie secondo Antonio Guarino; a tale definizione magistrale occorre aggiungere, sulla scorta della nostra esperienza di storici, “derivata dalla tradizione giustinianea e supportata da successive norme prodotte dall’esperienza marinara”. Per dirla con il giudice e sindaco Giovanni Augustariccio, che nel 1274 volle porre per iscritto le Consuetudines Civitatis Amalfie, sottolineamo il suo chiasmo poliptotico: <<Lex est sanctio sancta, bona tamen consuetudo est sanctio sanctior, eo quod ubi consuetudo loquitur lex tacet >> (la legge è una sanzione santa, tuttavia una buona consuetudine è una sanzione più santa, poiché dove la consuetudine parla la legge tace). Che cosa resta di questa bella tradizione economica, marinara e mercantile? Il sistema della colonna amalfitana basato sulla ripartizione degli utili, assolutamente trasparente e non costretto da una “garante” (non si sa per chi) privacy, è l’unica ancora di salvataggio dalla crisi che attanaglia il nostro tempo; è l’unica risposta alla crisi del capitalismo, che vacilla dopo il crollo di un suo pilastro fondamentale: il comunismo. E già, proprio il comunismo, quel capitalismo di Stato ideato da Marx e creduto paradiso di felicità su questa terra che si contrapponeva al liberismo di Smith, fondato sull’idea del laissez-faire e sul diritto alla felicità della filosofia giusnaturalista. Ora il liberismo non ha più il suo storico rivale, spauracchio collettivista che minacciava l’individualismo produttivo, e pertanto vacilla. La democrazia rousseauniana si trasforma in timocrazia solonica, attraverso la malattia della plutocrazia. Il modello del capitalismo sociale amalfitano, fondato sulla pratica di capitanìa et labor, in cui il lavoratore si sentiva un padroncino, in quanto divideva i profitti col padrone alla luce del sole, si richiama alla socialdemocrazia ante litteram eleatica di Parmenide dell’industria di Stato dei blocchi nell’edilizia, che con il suo delta-eta, simbolo del demos (il popolo), incarnava il senso vero della democrazia compiuta, sostenuto dalla cultura al potere. La ripartizione degli utili della colonna amalfitana abolisce ogni “sensale” intermediario, consente anche la pratica del pubblico imprenditore in una visione di autogestione, tende, nella sua vocazione solidale e assistenziale (vedi le attività ospedaliere e di xenodochia degli amalfitani in Medio Oriente), alla creazione di un paradiso sulla Terra nell’ottica cristiana del socialismo prima di Marx, di quel messaggio che spezzava agli schiavi le catene, che gridava all’umanità intera: “Libertà!”. (Testo della lezione tenuta in occasione del IV Corso di Diritto della Navigazione e dei Trasporti, “Il diritto marittimo del Medioevo: sua evoluzione storica”, organizzato da Propeller Salerno, Ordine degli Avvocati di Salerno, Lega Navale Italiana, il 5 maggio 2017 presso la sede della L.N.I. di Salerno).