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Decreto rifiuti: per la Campania diventa regolare ciò che è illegale per il resto d'Italia PDF Stampa E-mail
Scritto da Redazione   
Mercoledì 28 Maggio 2008 11:07

Campania: sono sicuri i siti di stoccaggio? Fosse entrato in vigore prima il decreto sui rifiuti, alcune irregolarità contestate nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Napoli che ha portato a 25 arresti (tra dipendenti, funzionari del Commissariato all'emergenza, responsabili Fibe ed Ecolog) non potrebbero essere più contestate in Campania, ma non nel resto d'Italia.

In materia di diritto alla salute per tutti i cittadini campani non è un dormire sonni tranquilli.

Mentre in un'altra regione non è consentito assimilare rifiuti solidi urbani e speciali (rifiuti combusti), in Campania, grazie al nuovo decreto, invece lo è.

Quindi i rifiuti campani possono essere omologati con lo stesso codice Cer (catalogo europei dei rifiuti), e mandarli così in discarica anche carichi di idrocarburi.

In sintesi: gli stessi rifiuti mischiati, in Campania vanno in discarica, se destinati ad un´altra regione sono bloccati, analizzati e trattati.

Se risolvere il problema rifiuti significa passare sulla pelle dei cittadini, non c'è molta speranza per questa terra e per la risoluzione dei suoi tanti problemi. Si finirà per aggravarli.Giandomenico Lepore, procuratore capo

 

La Campania riceve quindi dal decreto una più bassa soglia di sicurezza e di tutela alla salute.

C'è da chiedersi: i cittadini potranno ancora credere nella sicurezza delle discariche?

In questi 15 anni si sono già visti troppi strappi alle regole.

E l'inchiesta della Procura ha dato certezza a dei sospetti, e cioè la “superficialità” con cui vengono gestite le discariche, con il percolato che ha invaso ed inquinato intere aree agricole. Con i rifiuti tossici che hanno avvelenato un po' alla volta tanti cittadini.

E con l'assenso di chi doveva controllare che tutto fosse a norma.

 

Ecco l'articolo 9 relativo alle discariche, inserito nel decreto legge sui rifiuti 

 

 


1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, è autorizzata l'attivazione dei siti da destinare a discarica presso i seguenti Comuni: (l'elenco dei Comuni non è stato reso noto.. ndr)

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER; 19.12.12;19.05.01; 19.05.03; 20.03.01;19.01.12;19.01.14;19.02.06; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11; 19.01.13; 19.02.05, nonché 19.12.11, per il solo parametro "idrocarburi totali", provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie previste dall'articolo 17.
3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi Codice CER: 20.03.01.
4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.
5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto Ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche e all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della Conferenza dei Servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla Conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario di Stato, si esprime in ordine al rilascio della Via entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla Conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si esprime entro i sette giorni successivi su proposta del Sottosegretario di Stato
6. L'articolo 1 del decreto legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è abrogato.

 

 

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